- Juan Antonio de VismarEssence
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Perché cambia l’etichettatura degli allergeni nei profumi e cosmetici?
L’etichettatura degli allergeni delle fragranze nei prodotti cosmetici è cambiata con l’applicazione del Regolamento (UE) 2023/1545, che modifica il Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
L’obiettivo è offrire informazioni più chiare alle persone che sanno già di essere sensibili o allergiche a determinate sostanze presenti nelle fragranze. In profumeria e cosmetica, molte materie prime aromatiche possono contenere componenti che, in alcune persone, possono provocare reazioni allergiche da contatto.
Quando determinati allergeni superano i limiti stabiliti dalla normativa, devono comparire nella lista degli ingredienti. In questo modo il consumatore può leggere l’etichetta ed evitare gli ingredienti ai quali sa di essere sensibile.
Finora l’etichettatura individuale riguardava un numero più ridotto di allergeni. Con la nuova regolamentazione, la lista si amplia in modo significativo e obbliga a rivedere etichette, astucci, foglietti e altri materiali di confezionamento.
A quali prodotti si applica l’aggiornamento?
La modifica riguarda i prodotti cosmetici che contengono fragranze: profumi, eau de toilette, eau de cologne, creme profumate, gel, lozioni, prodotti per capelli, deodoranti e altri cosmetici con composizione aromatica.
È importante distinguere i prodotti cosmetici da altri prodotti aromatici non applicati sul corpo, come alcuni deodoranti per ambienti, mikado o prodotti per la casa. Il Regolamento (UE) 2023/1545 si riferisce agli allergeni delle fragranze nei prodotti cosmetici.
Per i profumi per il corpo, se una fragranza contiene allergeni soggetti a dichiarazione e questi superano le soglie previste, l’etichetta deve riportare l’informazione aggiornata. Non basta indicare solo “parfum” o “aroma”.
Cosa cambia nella lista degli ingredienti?
Nella lista ingredienti di un cosmetico, le composizioni profumate sono spesso dichiarate come “parfum” o “aroma”. Tuttavia, quando certi allergeni sono presenti oltre i limiti, devono essere aggiunti singolarmente nella stessa lista.
La novità principale è l’aumento delle sostanze che possono dover essere dichiarate. La nuova normativa incorpora nuovi allergeni e aggiorna alcune voci già esistenti.
In pratica, la lista INCI di un profumo o di un cosmetico può diventare più lunga. Non necessariamente perché la formula sia cambiata, ma perché ora può essere obbligatorio dichiarare più informazioni.
Vengono inoltre armonizzati alcuni nomi di ingredienti e raggruppate sostanze simili sotto denominazioni comuni, aspetto rilevante per produttori, distributori e marchi che operano in più mercati europei.
Quali soglie determinano la dichiarazione?
Il Regolamento stabilisce due soglie generali:
- Prodotti senza risciacquo: dichiarazione quando la concentrazione supera lo 0,001%.
- Prodotti da risciacquo: dichiarazione quando la concentrazione supera lo 0,01%.
La differenza dipende dal tempo di contatto con pelle o capelli. Un gel o shampoo resta meno tempo; un profumo, crema o lozione resta più a lungo.
In profumeria occorre rivedere ogni prodotto secondo la documentazione tecnica aggiornata, senza copiare vecchie liste di allergeni né riutilizzare design precedenti senza verifica.
Cosa succede dal 31 luglio 2026?
Il 31 luglio 2026 è una data chiave: termina il periodo per immettere sul mercato prodotti cosmetici non conformi ai nuovi requisiti di dichiarazione degli allergeni.
Dal 1º agosto 2026, i prodotti cosmetici immessi sul mercato dovranno già rispettare i nuovi requisiti e utilizzare informazioni sugli allergeni aggiornate.
Per negozi, distributori o marchi propri, questo implica rivedere etichette, astucci e foglietti prima di approvare nuovi design o nuovi ordini.
L’errore più frequente è pensare che il termine sia il 2028 per tutti i casi. Non è così: il 2028 riguarda prodotti già legalmente immessi sul mercato prima della fine del periodo previsto.
E i prodotti già presenti sul mercato?
La normativa prevede un periodo transitorio fino al 31 luglio 2028 per determinati prodotti già immessi legalmente sul mercato prima del 31 luglio 2026.
La distinzione è chiara:
- I prodotti già immessi prima del 31 luglio 2026 possono restare in commercio fino al 31 luglio 2028, se rispettano le condizioni applicabili.
- I prodotti immessi dal 1º agosto 2026 devono rispettare i nuovi requisiti.
Questa differenza incide su stock, riordini e documentazione commerciale. Il 2028 non è una proroga generale per continuare a produrre o etichettare nuovi prodotti con informazioni vecchie.
Cosa devono controllare marchi, distributori e negozi?
Le aziende devono rivedere etichette adesive, astucci, foglietti, schede prodotto, documentazione e ogni supporto in cui compaiono ingredienti o allergeni.
La raccomandazione è lavorare sempre con l’ultima informazione tecnica disponibile per ogni prodotto.
Prima di validare nuovi materiali, è necessario verificare che il design finale coincida con la documentazione vigente, soprattutto in progetti di private label, personalizzazione, cambio di packaging, fornitore o riassortimento.
È consigliabile mantenere tracciabilità documentale: versione della lista allergeni, data di revisione, lotto o riferimento e file finale approvato.
Errori da evitare
Non riutilizzare etichette vecchie senza verificare la lista allergeni. Anche se design, flacone o nome commerciale non cambiano, l’informazione obbligatoria può essere cambiata.
Non pensare che una formula invariata escluda la revisione dell’etichetta. L’obbligo può cambiare anche senza modifiche alla formula.
Evitare di mescolare informazioni di versioni diverse dello stesso prodotto e non eliminare dati obbligatori per motivi di spazio. Se la lista cresce, il design deve adattarsi.
Come prepararsi in modo ordinato?
Identifica i prodotti cosmetici in stock, verifica se esiste informazione allergeni aggiornata per ogni referenza e confrontala con etichette, astucci, foglietti e schede usate finora.
Se ci sono differenze, aggiorna i design prima di rilanciare il prodotto. Separa i materiali vecchi da quelli aggiornati per evitare errori in magazzino, produzione o preparazione ordini.
Nei progetti di marca propria, la revisione deve avvenire prima dell’approvazione finale del design.
Cosa deve sapere il cliente professionale?
Il cambio di etichettatura non è solo un obbligo legale, ma anche una misura di trasparenza verso il consumatore.
Per negozi, distributori e marchi, il punto centrale è lavorare con documentazione vigente e non riutilizzare liste vecchie. Dal 31 luglio 2026 i prodotti cosmetici immessi sul mercato devono rispettare i nuovi requisiti. Quelli già legalmente immessi prima possono beneficiare del periodo transitorio fino al 31 luglio 2028, se rispettano le condizioni previste.
In caso di dubbio, è prudente rivedere ogni prodotto singolarmente, confermare la versione aggiornata degli allergeni e adattare i materiali prima di nuovi ordini, riassortimenti o immissioni sul mercato.
Questo contenuto ha carattere informativo e non sostituisce una revisione tecnica o regolatoria specifica di ogni prodotto.
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